La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 
La presente sezione “Amministrazione trasparente” è stata adeguata a quanto previsto dal Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che ha riordinato e semplificato la normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1 c. 35 della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
“Amministrazione trasparente” è organizzata in sezioni (attivabili cliccando sulle voci sottoriportate) e in sotto-sezioni, cliccando sulle quali è possibile accedere alle informazioni che riguardano i diversi aspetti dell'attività amministrativa e istituzionale dell'Istituzione Scolastica.
Inoltre, le pagine dedicate alle sotto-sezioni sono state integrate con le ulteriori tipologie di dati individuate dalla Commissione Indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche (CIVIT) tramite la Delibera n.50/2013.

Si ricorda che il riutilizzo dei dati di cui è prevista la libera fruizione recentemente ribadita dal D. Lgs. 33/2013 è possibile solo ai sensi del D.Lgs.196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali" - Legge sulla Privacy): nei casi in cui il riutilizzo di tal dati fosse necessario, si deve chiedere il consenso all'interessato per la loro ripubblicazione.
Si precisa che i dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

 Pubblicazione Indicatore di tempestività dei pagamenti ai sensi della Circolare n. 3 del 14/01/2015 del M.E.F.

 

Art. 33 - Obblighi  di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».

Il DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 (in G.U. 24/04/2014, n.95), convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n.143), ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 33, comma 1.

"Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano,  con  cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi  di  pagamento  relativi agli acquisti di beni, servizi e  forniture,  denominato  'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti'. A decorrere dall'anno  2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni  pubblicano  un indicatore,  avente  il  medesimo  oggetto,  denominato   "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti".

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 2014 “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni” (GU Serie Generale n.265 del 14-11-2014)

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Modalità di calcolo

L’indicatore di tempestività dei pagamenti è stato calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Definizioni

“transazione commerciale”, i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;

“giorni effettivi”, tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;

“data di pagamento”, la data di trasmissione dell’ordinativo di pagamento in tesoreria;

“importo dovuto”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento