Gentili genitori, in allegato la nota MIUR prot. n.40055 del 12 dicembre 2023 ha che ha mpartito le disposizioni relative alle iscrizioni per l’a.s. 2024/2025.
Si indicano di seguito le scadenze e le procedure operative per l'iscrizione AL PRIMO ANNO SCUOLA PRIMARIA
CHI: Possono essere iscritti alla classe prima di scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni entro il 31 dicembre 2024.Possono altresì essere iscritti le bambine e i bambini che compiono il sesto anno di età entro il 30 aprile 2025. Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2023, è opportuno, per una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.
QUANDO: dalle ore 8:00 del 18 gennaio 2024 alle ore 20:00 del 10 febbraio 2024
COME: L’iscrizione alla classe prima di scuola primaria avviene ESCLUSIVAMENTE ON-LINE.
1) a partire dalle ore 8:00 del 18 gennaio 2024 i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono accedere al sistema di iscrizione on line all'interno della PIATTAFORMA UNICA, sezione "Orientamento" e potranno farlo,utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature)
https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni
Fare clic o toccare se si considera attendibile questo collegamento." style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 64, 128); text-decoration: none; outline: rgb(255, 140, 0) solid 3px; outline-offset: -2px; font-family: "Titillium Web"; font-size: 18px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal;">https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni.
2) Per procedere con l’iscrizione on line va innanzitutto individuata la scuola di interesse.
Il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione delle famiglie, delle studentesse e degli studenti il portale ‘Scuola in Chiaro’ (http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/) .
3) All’apertura delle procedure di iscrizione on line (18 gennaio 2024, si accede al servizio “Iscrizioni on line” utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione) compilare la domanda in tutte le sue parti, registrarla e inviarla alla scuola di destinazione, sempre direttamente dal sito del Ministero entro le ore 20:00 del 10 febbraio 2024.
Codice identificativo della scuola scelta (NAEE18905C).
4) L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line". La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. L’accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema iscrizioni on line.
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 66/2017, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.
L'Istituto offre, per tutto il periodo di apertura delle iscrizioni, un servizio di supporto telefonico alle famiglie telefonando allo 0818611360 e chiedendo della Sig.ra Maria.
Le famiglie prive di strumentazione informatica potranno prenotare un appuntamento per il supporto nella compilazione della domanda.
telefonando allo 0818611360
Per l'ipotesi in cui si verifichi un' eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili , i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, in sede di presentazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.
Si ricorda che la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R.
Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità[1].
In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto.
Per la possibilità che si verifichi tale evenienza, le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altre due scuole di proprio gradimento (i codici identificativi sono reperibili su Scuola in chiaro. La registrazione della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
L’indicazione di un indirizzo di posta elettronica faciliterà le comunicazioni tra l’Istituto e la famiglia.
[1] Art. 316 co. 1 c.c. 1 Responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337 ter co. 3 c.c. Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all' educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337 quater co. 3 c.c. Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.