Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di Istruzione

Il Decreto-legge 15 settembre 2023 n.123, convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 13 novembre 2023,ha introdotto una significativa modifica dell’articolo 114 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 297/94).

L'ART. 12 del DL 123/2023 prevede specifiche norme relative alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione, che riguardano sia il caso di mancata iscrizione di minori obbligati, sia quello della mancata o discontinua frequenza.

Oltre a ciò, l’introduzione dell’articolo 570 ter del Codice penale prevede l’inasprimento delle sanzioni a carico dei genitori, responsabili dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, che evadono o eludono tale obbligo.

A tal proposito, si segnala che la fattispecie di reato viene trasformata da contravvenzione in delitto e che l’ambito di applicazione viene esteso all’intero decennio di istruzione obbligatoria.

Per la mancata iscrizione – I dirigenti scolastici devono trasmettere al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori soggetti all’obbligo di istruzione che sono regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche. Così facendo si consente al Sindaco di provvedere tempestivamente all’ammonizione.
Per mancata o discontinua frequenza degli alunni iscritti – Gli adempimenti a carico dei dirigenti scolastici sono stati predisposti con nota prot.37634 del 5 ottobre 2022, per tanto le fasi fondamentali della procedura sono un fondamentale contributo al miglioramento del sistema educativo di istruzione e formazione della Campania.

NUOVE PROCEDURE DI SEGNALAZIONE

-Fase preliminare:Il dirigente scolastico opera un puntuale controllo sulla frequenza degli alunni iscritti in obbligo di istruzione sin dall'inizio dell'anno, individuando tempestivamente come inadempienti gli allievi che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi”. All’individuazione fa tempestivamente seguito apposita comunicazione del dirigente scolastico agli esercenti la responsabilità genitoriale 

-Prima fase: conferma dell’inadempienza e relativa segnalazione. Nel caso in cui l’alunno non riprenda la regolare frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il dirigente scolastico segnala l’alunno/a al Comune di riferimento.

-Seconda fase: ammonizione del Sindaco e riscontro del dirigente. Il Sindaco provvede, ad ammonire i responsabili dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, assegnando un termine perentorio di una settimana per il rientro a scuola.

-Terza fase: risultati dagli scrutini finali al fine di verificare l’elusione dell’obbligo di istruzione.

Si invitano, pertanto i docenti, alla più stretta sorveglianza sull'adempimento dell'obbligo e i Sigg. Genitori all'osservanza dello stesso.

Si confida nella più ampia collaborazione.

IN ALLEGATO LA NOTA USR CAMPANIA DEL 24.01.2024

 

 

 

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